ATO Cremonese

 
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Statuto

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Giovedì 20 Marzo 2008 09:12


Delibera n. 1 - 12.11.2007 - Statuto


ATO PROVINCIA DI CREMONA

STATUTO CONSORTILE


ALLEGATO

ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DELLA PROVINCIA DI CREMONA

DENOMINATO

“AUTORITA’ D’AMBITO CREMONESE”

 

 

Indice

 

Articolo l - Costituzione e Denominazione

Articolo 2 - Durata e Sede

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Funzioni

Articolo 5 - Quote di partecipazione

Articolo 6 - Organi del Consorzio

Articolo 7 - Assemblea

Articolo 8 - Attribuzioni dell’Assemblea

Articolo 9 - Convocazione dell’Assemblea

Articolo 10 - Funzionamento dell’Assemblea

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 14 - Presidente

Articolo 15 – Direttore Generale

Articolo 16 - Commissioni consultive

Articolo 17 - Collegio dei revisori

Articolo 18 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati

Articolo 19 - Forme di consultazione

Articolo 20 -  Uffici e personale

Articolo 21- Regolamento di funzionamento

Articolo 22 - Patrimonio

Articolo 23 - Contabilità e finanza

Articolo 24 - Mezzi finanziari ed economici

Articolo 25- Ripartizione delle spese

Articolo 26 - Servizi di Tesoreria

Articolo 27 - Conflitti

Articolo 28 - Cessazione del Consorzio

Articolo 29 - Norma finale di rinvio

Allegato A – Quote di partecipazione Enti Locali consorziati

 

 

STATUTO CONSORTILE

 

Articolo l

Costituzione e Denominazione

1. In applicazione dell’articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 48, comma 1, della l.r. n. 26/2003, tra i seguenti Enti locali:

la Provincia di Cremona

il Comune di Acquanegra Cremonese

il Comune di Agnadello

il Comune di Annicco

il Comune di Azzanello

il Comune di Bagnolo Cremasco

il Comune di Bonemerse

il Comune di Bordolano

il Comune di Cà d’Andrea

il Comune di Calvatone

il Comune di Camisano

il Comune di Campagnola Cremasca

il Comune di Capergnanica

il Comune di Cappella Cantone

il Comune di Cappella de’Picenardi

il Comune di Capralba

il Comune di Casalbuttano ed Uniti

il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco

il Comune di Casaletto Ceredano

il Comune di Casaletto di Sopra

il Comune di Casaletto Vaprio

il Comune di Casalmaggiore

il Comune di Casalmorano

il Comune di Casteldidone

il Comune di Castelgabbiano

il Comune di Castelleone

il Comune di Castelverde

il Comune di Castelvisconti

il Comune di Cella Dati

il Comune di Chieve

il Comune di Cicognolo

il Comune di Cingia de’Botti

il Comune di Corte de’Cortesi con Cignone

il Comune di Corte de’Frati

il Comune di Credera Rubbiano

il Comune di Crema

il Comune di Cremona

il Comune di Cremosano

il Comune di Crotta d’Adda

il Comune di Cumignano sul Naviglio

il Comune di Derovere

il Comune di Dovera

il Comune di Drizzona

il Comune di Fiesco

il Comune di Formigara

il Comune di Gabbioneta-Binanuova

il Comune di Gadesco-Pieve Delmona

il Comune di Genivolta

il Comune di Gerre de’Caprioli

il Comune di Gombito

il Comune di Grontardo

il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti

il Comune di Gussola

il Comune di Isola Dovarese

il Comune di Izano

il Comune di Madignano

il Comune di Malagnino

il Comune di Martignana di Po

il Comune di Monte Cremasco

il Comune di Montodine

il Comune di Moscazzano

il Comune di Motta Baluffi

il Comune di Offanengo

il Comune di Olmeneta

il Comune di Ostiano

il Comune di Paderno Ponchielli

il Comune di Palazzo Pignano

il Comune di Pandino

il Comune di Persico Dosimo

il Comune di Pescarolo ed Uniti

il Comune di Pessina Cremonese

il Comune di Piadena

il Comune di Pianengo

il Comune di Pieranica

il Comune di Pieve d’Olmi

il Comune di Pieve San Giacomo

il Comune di Pizzighettone

il Comune di Pozzaglio ed Uniti

il Comune di Quintano

il Comune di Ricengo

il Comune di Ripalta Arpina

il Comune di Ripalta Cremasca

il Comune di Ripalta Guerina

il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti

il Comune di Rivolta d’Adda

il Comune di Robecco d’Oglio

il Comune di Romanengo

il Comune di Salvirola

il Comune di San Bassano

il Comune di San Daniele Po

il Comune di San Giovanni in Croce

il Comune di San Martino del Lago

il Comune di Scandolara Ravara

il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio

il Comune di Sergnano

il Comune di Sesto ed Uniti

il Comune di Solarolo Rainerio

il Comune di Soncino

il Comune di Soresina

il Comune di Sospiro

il Comune di Spinadesco

il Comune di Spineda

il Comune di Spino d’Adda

il Comune di Stagno Lombardo

il Comune di Ticengo

il Comune di Torlino Vimercati

il Comune di Tornata

il Comune di Torre de’Picenardi

il Comune di Torricella del Pizzo

il Comune di Trescore Cremasco

il Comune di Trigolo

il Comune di Vaiano Cremasco

il Comune di Vailate

il Comune di Vescovato

il Comune di Volongo

il Comune di Voltido

 

è costituito un Consorzio ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000, denominato “Autorità d’Ambito Cremonese” (di seguito Autorità d’Ambito), come da Convenzione Consortile della quale il presente Statuto costituisce parte integrante.

2. L’Autorità d’Ambito ha autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica, per le operazioni connesse alle proprie funzioni.

 

Articolo 2

Durata e Sede

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine.

2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Cremona ed è dotato di autonoma struttura organizzativa.

 

Articolo 3

Finalità

1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all’ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona  per l’esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale e di provvedere all’esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 1, comma 9, e dell’articolo 48 della l.r. n. 26/2003. Non rientra tra i compiti del Consorzio l’esercizio di attività gestionali del servizio idrico integrato.

 

Articolo 4

Funzioni

1. Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla l.r. n. 26/2003, dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e dalla convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo regionale, così come adattato alle esigenze locali.

 

Articolo 5

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, o Unione di Comuni, come risultante dall’ultimo censimento demografico antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la percentuale di partecipazione della Provincia di cui al successivo comma 2, sono individuate nell’Allegato A del presente Statuto.

2. Alla Provincia di Cremona  è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%.

 

 

Articolo 6

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) il Direttore Generale;

e) il Collegio dei revisori.

 

Articolo 7

Assemblea

1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del Presidente della Provincia, dei Sindaci, dei Presidenti delle Unioni di Comuni (ai sensi del comma 2 del presente articolo),  o loro delegati. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente dell’Unione, salvo non siano eletti nel Consiglio di Amministrazione nel qual caso rimangono in carica per tutta la durata del mandato quinquennale, è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l’eventuale delega.

2. Nel caso di Comuni che abbiano trasferito formalmente la funzione del ciclo idrico integrato ad una Unione di Comuni, il Presidente della stessa, o suo delegato, rappresenterà tali Comuni a tutti gli effetti negli organismi connessi con l’esercizio della funzione trasferita. A documentazione di ciò dovranno essere prodotti gli atti deliberativi che attestino il trasferimento del Comune all’Unione delle funzioni di rappresentanza negli organismi previsti per la gestione del sistema idrico integrato. Qualora venga meno la titolarità di tale funzione, la rappresentanza in seno a tali organismi ritornerà direttamente in capo ai singoli Comuni costituenti l’Unione.

3. Fatto salvo il caso del Presidente dell’Unione di cui al punto precedente,ogni componente che abbia diritto a partecipare all’Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, non più di altri due Enti consorziati.

 

Articolo 8

Attribuzioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell’attività del Consorzio e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

a)      le modifiche dello Statuto che non comportano modifiche sostanziali alle Convenzioni in essere;

b)      individuazione ed attuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali;

c)      approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico;

d)     approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del piano d’ambito;

e)      determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

f)       affidamento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del servizio idrico integrato;

g)      approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione, in merito alla vigilanza svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l’erogazione  del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;

h)      definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;

i)        individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006;

j)        elezione e revoca del Presidente;

k)      determinazione della indennità di funzione e del gettone di presenza ed individuazione dei criteri per i rimborsi spese del Presidente, del Vice-Presidente, di eventuali delegati e dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione;

l)        elezione e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;

m)    approvazione del piano programma e bilancio di previsione per il triennio successivo, del bilancio preventivo economico annuale e bilancio  consuntivo;

n)      determinazione dell’entità del fondo di dotazione consortile;

o)      ogni altro provvedimento demandato alla sua competenza da leggi o regolamenti.

 

2. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti, o di uno dei suoi membri, dello stesso, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti dell’Assemblea, e deve essere motivata da gravi violazioni dei loro compiti istituzionali. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.

 

Articolo 9

Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e per particolari problematiche connesse alla gestione ed all’organizzazione del servizio idrico integrato.

2. L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati.

3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

4. L’avviso deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo.

5. Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in sintesi gli argomenti da trattare.

6. Almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorni sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al precedente comma 5.

 

Articolo 10

Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in Assemblea, con almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

3. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 30 (trenta) percento delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in Assemblea, con almeno ¼ (un quarto) dei componenti, salvo le Assemblee convocate per decidere sulle materie di cui all’articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in assemblea, salvo quelle aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che devono essere assunte con il rispetto delle maggioranze ivi previste e, pertanto, con il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti locali consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

6. I rappresentanti partecipanti all’Assemblea che dichiarano di asternersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 10 (dieci) componenti.

2. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

-           il Presidente, eletto dall’Assemblea, su indicazione del Presidente della Provincia;

-          il secondo componente, eletto dall’Assemblea, su indicazione del Sindaco del Comune di Cremona.

3. I restanti 9 (nove) componenti sono ripartiti come segue:

-          4 (quattro) in rappresentanza del Circondario Cremasco di cui almeno uno individuato preferibilmente tra i comuni aventi minore popolazione;

-          3 (tre) in rappresentanza del Circondario Cremonese, di cui almeno uno individuato preferibilmente tra i Comuni aventi minore popolazione;

-          2 (due) in rappresentanza del Circondario Casalasco.

4. I componenti di cui al punto precedente sono indicati dai Comuni ricadenti nel territorio corrispondente ai singoli Circondari, e l’Assemblea procederà alla loro elezione in blocco, unitamente a quelli indicati al precedente punto 2.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i componenti dell’Assemblea nel proprio seno, ovvero tra gli amministratori locali degli Enti partecipanti al Consorzio.

6. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni, anche al fine di dare completa attuazione agli strumenti programmatici di mandato.

8. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica qualora non rivestano più la funzione di amministratori locali, ovvero per dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea Consortile;

9. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

10. Se per qualunque motivo decadono dalla carica la metà più uno degli amministratori, l’intero Consiglio è decaduto.

11. In ogni modo gli amministratori restano in carica fino alla loro sostituzione.

12. Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono: i legali rappresentanti, i Consiglieri e i dirigenti delle società per azioni degli enti locali con capitale pubblico totalitario o maggioritario,  che siano propritarie di reti,impianti ed altre dotazioni del servizio idrico, ovvero che svolgono attività di gestione ed erogazione dello stesso. Tale incompatibilità si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.

 

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea e di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti per legge o per Statuto ad altri organi.

2. In particolare il Consiglio:

a)      propone all’Assemblea gli atti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, del precedente articolo 8;

b)      vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;

c)      dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;

d)     promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;

e)      nomina il Direttore, e gli eventuali altri dirigenti, e ne stabilisce i compensi;

f)       delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

g)      approva i regolamenti interni, volti a disciplinare il funzionamento e l’organizzazione del Consorzio;

h)      provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili;

i)        propone all’Assemblea l’attribuzione al Consorzio di ulteriori funzioni.

 

Articolo 13

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l’Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro 10 (dieci)  giorni dalla richiesta.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

 

Articolo 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Vice Presidente, salvo revoca anticipata da parte del Presidente, dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente.

2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente:

a)      convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i relativi processi verbali;

b)      vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

c)      ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;

d)     cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;

e)      promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;

f)       firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;

g)      sottoscrive i contratti individuali del Direttore e degli eventuali altri dirigenti, previa nomina degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione;

h)      esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

 

3. Il Presidente può delegare, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse viene data notizia all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 15

Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è l’organo preposto alla gestione dell’attività del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un’organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

  2. L’incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto privato nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative esperienze tecniche e gestionali.

  3. La nomina del Direttore Generale, e la revoca dello stesso, è operata dal Consiglio di Amministrazione. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale sono descritti nell’apposito provvedimento di nomina.

  4. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell’attività del Consorzio, è prevista una fase di validità dell’incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione per un tempo massimo di 60 giorni e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

  5. Il Regolamento di funzionamento disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant’altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.

  6. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

  7. Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, potendosi far coadiuvare in ciò da persona in possesso di idonei requisiti professionali.

  8. Il Direttore Generale può delegare proprie attribuzioni ad altri dirigenti o a collaboratori apicali facenti parte della struttura operativa dell’Autorità d’Ambito, anche nei rapporti con i terzi, rimanendo peraltro unico responsabile nei confronti della stessa Autorità d’Ambito.

  9. In caso di vacanza temporanea, o di assenza prolungata, il Presidente affida temporaneamente le funzioni di Direttore a un altro dirigente del Consorzio, ovvero ad una figura apicale.

 

Articolo 16

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività istituzionali del Consorzio, l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni, le condizioni regolanti la loro attività e gli eventuali compensi per gli esperti esterni.

 

Articolo 17

Collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall’Assemblea, secondo i criteri fissati dall’articolo 234, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, su indicazione dei tre circondari.

2. I revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti.

4. I revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

5. Al Revisore contabile spetta anche il controllo sugli strumenti programmatici di natura economica-finanziaria.

5. L’incarico di Revisore non può essere esercitato da chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme del Codice Civile.

 

Articolo 18

Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati

1. Il Direttore Generale provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell’Assemblea.

2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull’attività del Consorzio.

 

Articolo 19

Forme di consultazione

1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell’attività del Consorzio.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi del Consorzio in particolare:

a)      organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);

b)      divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati.

 

Articolo 20

Uffici e personale

1. Il Consorzio è dotato, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti locali consorziati, da altri enti pubblici oppure individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. A tutto il personale dipendente del Consorzio, ivi compresi gli eventuali nuovi assunti, si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto “Regioni – Autonomie locali” nonché quelli decentrati sottoscritti ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001.

3. La sede degli uffici del Consorzio è messa a disposizione a titolo gratuito dalla Provincia.

 

Articolo 21

Il Regolamento di funzionamento

1. Il Regolamento di Organizzazione del Consorzio, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell’amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedura di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso il Consorzio.

 

Articolo 22

Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente alla quota di partecipazione al Consorzio, così come indicato al precedente art. 5, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

2. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

3. Tutti i beni conferiti in dotazione,come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

4. Inizialmente il Consorzio, non richiede il versamento del fondo di dotazione, in quanto utilizzerà la liquidità di cassa presso il proprio Tesoriere intestata attualmente alla “gestione ATO” e da trasferirsi al costituendo Consorzio.

 

Articolo 23

Contabilità e finanza

1. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza.

2. Per quanto attiene alla finanza e contabilità al Consorzio si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 267/2000, per quanto applicabile all’Autorità d’Ambito.

3. Il fabbisogno di copertura dei costi di esercizio è indicato nel bilancio preventivo economico annuale da approvarsi dall’Assemblea nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del DPR 902/1986,  dalla Convenzione Consortile e dalla normativa vigente.

4. Al Bilancio consuntivo si applicano le previsioni dell’art. 42 del DPR 902/1986 ed è approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.

 

Articolo 24

Mezzi finanziari ed economici

1. Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, dei seguenti mezzi:

a) fondo di dotazione;

b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti;

c) quota della tariffa del servizio idrico integrato;

c)      introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.

 

Articolo 25

Ripartizione delle spese

1. La ripartizione delle spese tra gli Enti locali consorziati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in proporzione all’entità della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento, esclusa la Provincia, la quale, viceversa, concorre in natura ai sensi del precedente art. 20, comma 3.

2. Il riparto ha luogo, in via previsionale, sulla base alle risultanze del bilancio preventivo economico annuale e dell’ultimo conto consuntivo approvato, e in via definitiva, sulla base delle risultanze economiche del conto consuntivo dell’esercizio finanziario a cui si riferisce.

 

Articolo 26

Servizi di Tesoreria

1. I servizi di Tesoreria e di cassa sono affidati allo stesso tesoriere del Comune o della Provincia ove ha sede il Consorzio o ad altro istituto di credito, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 27

Conflitti

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all’articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti.

 

Articolo 28

Cessazione del Consorzio

1. In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio residuo, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione all’entità della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento e alla Provincia nella misura del 10% del totale.

 

Articolo 29

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2. All’Autorità d’Ambito, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, si applicano le disposizioni del citato d.lgs. 267/2000, per quanto compatibili.

 

 

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Settembre 2009 10:04
 


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