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| Giovedì 20 Marzo 2008 09:12 |
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ATO PROVINCIA DI CREMONA
STATUTO CONSORTILE
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI CREMONADENOMINATO“AUTORITA’ D’AMBITO CREMONESE”
Indice
Articolo l - Costituzione e Denominazione Articolo 2 - Durata e Sede Articolo 3 - Finalità Articolo 4 - Funzioni Articolo 5 - Quote di partecipazione Articolo 6 - Organi del Consorzio Articolo 7 - Assemblea Articolo 8 - Attribuzioni dell’Assemblea Articolo 9 - Convocazione dell’Assemblea Articolo 10 - Funzionamento dell’Assemblea Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Articolo 14 - Presidente Articolo 15 – Direttore Generale Articolo 16 - Commissioni consultive Articolo 17 - Collegio dei revisori Articolo 18 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati Articolo 19 - Forme di consultazione Articolo 20 - Uffici e personale Articolo 21- Regolamento di funzionamento Articolo 22 - Patrimonio Articolo 23 - Contabilità e finanza Articolo 24 - Mezzi finanziari ed economici Articolo 25- Ripartizione delle spese Articolo 26 - Servizi di Tesoreria Articolo 27 - Conflitti Articolo 28 - Cessazione del Consorzio Articolo 29 - Norma finale di rinvio Allegato A – Quote di partecipazione Enti Locali consorziati
STATUTO CONSORTILE
Articolo lCostituzione e Denominazione1. In applicazione dell’articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 48, comma 1, della l.r. n. 26/2003, tra i seguenti Enti locali: la Provincia di Cremona il Comune di Acquanegra Cremonese il Comune di Agnadello il Comune di Annicco il Comune di Azzanello il Comune di Bagnolo Cremasco il Comune di Bonemerse il Comune di Bordolano il Comune di Cà d’Andrea il Comune di Calvatone il Comune di Camisano il Comune di Campagnola Cremasca il Comune di Capergnanica il Comune di Cappella Cantone il Comune di Cappella de’Picenardi il Comune di Capralba il Comune di Casalbuttano ed Uniti il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco il Comune di Casaletto Ceredano il Comune di Casaletto di Sopra il Comune di Casaletto Vaprio il Comune di Casalmaggiore il Comune di Casalmorano il Comune di Casteldidone il Comune di Castelgabbiano il Comune di Castelleone il Comune di Castelverde il Comune di Castelvisconti il Comune di Cella Dati il Comune di Chieve il Comune di Cicognolo il Comune di Cingia de’Botti il Comune di Corte de’Cortesi con Cignone il Comune di Corte de’Frati il Comune di Credera Rubbiano il Comune di Crema il Comune di Cremona il Comune di Cremosano il Comune di Crotta d’Adda il Comune di Cumignano sul Naviglio il Comune di Derovere il Comune di Dovera il Comune di Drizzona il Comune di Fiesco il Comune di Formigara il Comune di Gabbioneta-Binanuova il Comune di Gadesco-Pieve Delmona il Comune di Genivolta il Comune di Gerre de’Caprioli il Comune di Gombito il Comune di Grontardo il Comune di Grumello Cremonese ed Uniti il Comune di Gussola il Comune di Isola Dovarese il Comune di Izano il Comune di Madignano il Comune di Malagnino il Comune di Martignana di Po il Comune di Monte Cremasco il Comune di Montodine il Comune di Moscazzano il Comune di Motta Baluffi il Comune di Offanengo il Comune di Olmeneta il Comune di Ostiano il Comune di Paderno Ponchielli il Comune di Palazzo Pignano il Comune di Pandino il Comune di Persico Dosimo il Comune di Pescarolo ed Uniti il Comune di Pessina Cremonese il Comune di Piadena il Comune di Pianengo il Comune di Pieranica il Comune di Pieve d’Olmi il Comune di Pieve San Giacomo il Comune di Pizzighettone il Comune di Pozzaglio ed Uniti il Comune di Quintano il Comune di Ricengo il Comune di Ripalta Arpina il Comune di Ripalta Cremasca il Comune di Ripalta Guerina il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti il Comune di Rivolta d’Adda il Comune di Robecco d’Oglio il Comune di Romanengo il Comune di Salvirola il Comune di San Bassano il Comune di San Daniele Po il Comune di San Giovanni in Croce il Comune di San Martino del Lago il Comune di Scandolara Ravara il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio il Comune di Sergnano il Comune di Sesto ed Uniti il Comune di Solarolo Rainerio il Comune di Soncino il Comune di Soresina il Comune di Sospiro il Comune di Spinadesco il Comune di Spineda il Comune di Spino d’Adda il Comune di Stagno Lombardo il Comune di Ticengo il Comune di Torlino Vimercati il Comune di Tornata il Comune di Torre de’Picenardi il Comune di Torricella del Pizzo il Comune di Trescore Cremasco il Comune di Trigolo il Comune di Vaiano Cremasco il Comune di Vailate il Comune di Vescovato il Comune di Volongo il Comune di Voltido
è costituito un Consorzio ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000, denominato “Autorità d’Ambito Cremonese” (di seguito Autorità d’Ambito), come da Convenzione Consortile della quale il presente Statuto costituisce parte integrante. 2. L’Autorità d’Ambito ha autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica, per le operazioni connesse alle proprie funzioni.
Articolo 2Durata e Sede1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine. 2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Cremona ed è dotato di autonoma struttura organizzativa.
Articolo 3Finalità1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all’ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona per l’esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale e di provvedere all’esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 1, comma 9, e dell’articolo 48 della l.r. n. 26/2003. Non rientra tra i compiti del Consorzio l’esercizio di attività gestionali del servizio idrico integrato.
Articolo 4Funzioni1. Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla l.r. n. 26/2003, dalle leggi di riferimento sul ciclo integrato delle acque e dalla convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati sulla base dello schema tipo regionale, così come adattato alle esigenze locali.
Articolo 5Quote di partecipazione1. Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, o Unione di Comuni, come risultante dall’ultimo censimento demografico antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la percentuale di partecipazione della Provincia di cui al successivo comma 2, sono individuate nell’Allegato A del presente Statuto. 2. Alla Provincia di Cremona è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%.
Articolo 6Organi del Consorzio1. Sono organi del Consorzio: a) l’Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore Generale; e) il Collegio dei revisori.
Articolo 7Assemblea1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del Presidente della Provincia, dei Sindaci, dei Presidenti delle Unioni di Comuni (ai sensi del comma 2 del presente articolo), o loro delegati. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente dell’Unione, salvo non siano eletti nel Consiglio di Amministrazione nel qual caso rimangono in carica per tutta la durata del mandato quinquennale, è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l’eventuale delega. 2. Nel caso di Comuni che abbiano trasferito formalmente la funzione del ciclo idrico integrato ad una Unione di Comuni, il Presidente della stessa, o suo delegato, rappresenterà tali Comuni a tutti gli effetti negli organismi connessi con l’esercizio della funzione trasferita. A documentazione di ciò dovranno essere prodotti gli atti deliberativi che attestino il trasferimento del Comune all’Unione delle funzioni di rappresentanza negli organismi previsti per la gestione del sistema idrico integrato. Qualora venga meno la titolarità di tale funzione, la rappresentanza in seno a tali organismi ritornerà direttamente in capo ai singoli Comuni costituenti l’Unione. 3. Fatto salvo il caso del Presidente dell’Unione di cui al punto precedente,ogni componente che abbia diritto a partecipare all’Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, non più di altri due Enti consorziati.
Articolo 8Attribuzioni dell’Assemblea1. L’Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell’attività del Consorzio e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: a) le modifiche dello Statuto che non comportano modifiche sostanziali alle Convenzioni in essere; b) individuazione ed attuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali; c) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico; d) approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del piano d’ambito; e) determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del sistema tariffario del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di riparto tra i soggetti interessati; f) affidamento, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del servizio idrico integrato; g) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione, in merito alla vigilanza svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l’erogazione del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente; h) definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni; i) individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006; j) elezione e revoca del Presidente; k) determinazione della indennità di funzione e del gettone di presenza ed individuazione dei criteri per i rimborsi spese del Presidente, del Vice-Presidente, di eventuali delegati e dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione; l) elezione e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti; m) approvazione del piano programma e bilancio di previsione per il triennio successivo, del bilancio preventivo economico annuale e bilancio consuntivo; n) determinazione dell’entità del fondo di dotazione consortile; o) ogni altro provvedimento demandato alla sua competenza da leggi o regolamenti.
2. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti, o di uno dei suoi membri, dello stesso, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti dell’Assemblea, e deve essere motivata da gravi violazioni dei loro compiti istituzionali. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea.
Articolo 9Convocazione dell’Assemblea1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e per particolari problematiche connesse alla gestione ed all’organizzazione del servizio idrico integrato. 2. L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare ovvero in caso di richiesta di almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati. 3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 4. L’avviso deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo. 5. Nei casi d’urgenza l’Assemblea può essere convocata 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in sintesi gli argomenti da trattare. 6. Almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorni sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza di cui al precedente comma 5.
Articolo 10Funzionamento dell’Assemblea1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 2. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in Assemblea, con almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. 3. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 30 (trenta) percento delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in Assemblea, con almeno ¼ (un quarto) dei componenti, salvo le Assemblee convocate per decidere sulle materie di cui all’articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. 4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in assemblea, salvo quelle aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, che devono essere assunte con il rispetto delle maggioranze ivi previste e, pertanto, con il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti locali consorziati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 5. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano. 6. I rappresentanti partecipanti all’Assemblea che dichiarano di asternersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Art. 11Consiglio di Amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 10 (dieci) componenti. 2. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione: - il Presidente, eletto dall’Assemblea, su indicazione del Presidente della Provincia; - il secondo componente, eletto dall’Assemblea, su indicazione del Sindaco del Comune di Cremona. 3. I restanti 9 (nove) componenti sono ripartiti come segue: - 4 (quattro) in rappresentanza del Circondario Cremasco di cui almeno uno individuato preferibilmente tra i comuni aventi minore popolazione; - 3 (tre) in rappresentanza del Circondario Cremonese, di cui almeno uno individuato preferibilmente tra i Comuni aventi minore popolazione; - 2 (due) in rappresentanza del Circondario Casalasco. 4. I componenti di cui al punto precedente sono indicati dai Comuni ricadenti nel territorio corrispondente ai singoli Circondari, e l’Assemblea procederà alla loro elezione in blocco, unitamente a quelli indicati al precedente punto 2. 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i componenti dell’Assemblea nel proprio seno, ovvero tra gli amministratori locali degli Enti partecipanti al Consorzio. 6. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione. 7. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni, anche al fine di dare completa attuazione agli strumenti programmatici di mandato. 8. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica qualora non rivestano più la funzione di amministratori locali, ovvero per dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea Consortile; 9. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore. 10. Se per qualunque motivo decadono dalla carica la metà più uno degli amministratori, l’intero Consiglio è decaduto. 11. In ogni modo gli amministratori restano in carica fino alla loro sostituzione. 12. Non possono ricoprire la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono: i legali rappresentanti, i Consiglieri e i dirigenti delle società per azioni degli enti locali con capitale pubblico totalitario o maggioritario, che siano propritarie di reti,impianti ed altre dotazioni del servizio idrico, ovvero che svolgono attività di gestione ed erogazione dello stesso. Tale incompatibilità si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
Articolo 12Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea e di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti per legge o per Statuto ad altri organi. 2. In particolare il Consiglio: a) propone all’Assemblea gli atti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, m, del precedente articolo 8; b) vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione integrata del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente; c) dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea; d) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio; e) nomina il Direttore, e gli eventuali altri dirigenti, e ne stabilisce i compensi; f) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; g) approva i regolamenti interni, volti a disciplinare il funzionamento e l’organizzazione del Consorzio; h) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili; i) propone all’Assemblea l’attribuzione al Consorzio di ulteriori funzioni.
Articolo 13Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l’Assemblea. 2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso la riunione deve aver luogo entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. 3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Articolo 14Presidente1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. Il Vice Presidente, salvo revoca anticipata da parte del Presidente, dura in carica fino alla fine del mandato del Presidente. 2. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente: a) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne firma i relativi processi verbali; b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; d) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; g) sottoscrive i contratti individuali del Direttore e degli eventuali altri dirigenti, previa nomina degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione; h) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente può delegare, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse viene data notizia all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15Direttore Generale
Articolo 16Commissioni consultive1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività istituzionali del Consorzio, l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni, le condizioni regolanti la loro attività e gli eventuali compensi per gli esperti esterni.
Articolo 17Collegio dei revisori1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall’Assemblea, secondo i criteri fissati dall’articolo 234, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, su indicazione dei tre circondari. 2. I revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti. 4. I revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio. 5. Al Revisore contabile spetta anche il controllo sugli strumenti programmatici di natura economica-finanziaria. 5. L’incarico di Revisore non può essere esercitato da chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme del Codice Civile.
Articolo 18Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati1. Il Direttore Generale provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell’Assemblea. 2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull’attività del Consorzio.
Articolo 19Forme di consultazione1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell’attività del Consorzio. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, gli organi del Consorzio in particolare: a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati.
Articolo 20Uffici e personale1. Il Consorzio è dotato, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti locali consorziati, da altri enti pubblici oppure individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione. 2. A tutto il personale dipendente del Consorzio, ivi compresi gli eventuali nuovi assunti, si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto “Regioni – Autonomie locali” nonché quelli decentrati sottoscritti ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 165/2001. 3. La sede degli uffici del Consorzio è messa a disposizione a titolo gratuito dalla Provincia.
Articolo 21Il Regolamento di funzionamento1. Il Regolamento di Organizzazione del Consorzio, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, disciplina tutti gli aspetti attinenti all’operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell’amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte. 2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedura di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso il Consorzio.
Articolo 22Patrimonio1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente alla quota di partecipazione al Consorzio, così come indicato al precedente art. 5, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. 2. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 3. Tutti i beni conferiti in dotazione,come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari. 4. Inizialmente il Consorzio, non richiede il versamento del fondo di dotazione, in quanto utilizzerà la liquidità di cassa presso il proprio Tesoriere intestata attualmente alla “gestione ATO” e da trasferirsi al costituendo Consorzio.
Articolo 23Contabilità e finanza1. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza. 2. Per quanto attiene alla finanza e contabilità al Consorzio si applicano le disposizioni previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 267/2000, per quanto applicabile all’Autorità d’Ambito. 3. Il fabbisogno di copertura dei costi di esercizio è indicato nel bilancio preventivo economico annuale da approvarsi dall’Assemblea nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del DPR 902/1986, dalla Convenzione Consortile e dalla normativa vigente. 4. Al Bilancio consuntivo si applicano le previsioni dell’art. 42 del DPR 902/1986 ed è approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
Articolo 24Mezzi finanziari ed economici1. Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, dei seguenti mezzi: a) fondo di dotazione; b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti; c) quota della tariffa del servizio idrico integrato; c) introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.
Articolo 25Ripartizione delle spese1. La ripartizione delle spese tra gli Enti locali consorziati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in proporzione all’entità della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento, esclusa la Provincia, la quale, viceversa, concorre in natura ai sensi del precedente art. 20, comma 3. 2. Il riparto ha luogo, in via previsionale, sulla base alle risultanze del bilancio preventivo economico annuale e dell’ultimo conto consuntivo approvato, e in via definitiva, sulla base delle risultanze economiche del conto consuntivo dell’esercizio finanziario a cui si riferisce.
Articolo 26Servizi di Tesoreria1. I servizi di Tesoreria e di cassa sono affidati allo stesso tesoriere del Comune o della Provincia ove ha sede il Consorzio o ad altro istituto di credito, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 27Conflitti1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all’articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti.
Articolo 28Cessazione del Consorzio1. In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio residuo, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione all’entità della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento e alla Provincia nella misura del 10% del totale.
Articolo 29Norma finale di rinvio1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili. 2. All’Autorità d’Ambito, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, si applicano le disposizioni del citato d.lgs. 267/2000, per quanto compatibili.
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| Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Settembre 2009 10:04 |
Autorità d'Ambito Cremonese
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